farmaci fascia c vendibili nelle parafarmacie e nei corner dei supermercati senza obbligo di ricetta

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Vedi allegato tabella_farmaci

Ministero del lavoro: parte le distribuzione dell’opuscolo su sui diritti dei lavoratori affetti da patologie invalidanti

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La pubblicazione tratta, tra le altre cose, dei congedi, del diritto al part-time, dei sostegni economici, delle tutele legate ai contratti collettivi e dei passi da fare per la domanda di invalidità civile.

La Corte Costituzionale sulla decorrenza della prescrizione per la ripetizione degli interessi anatocistici

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La Corte Costituzionale sulla decorrenza della prescrizione per la ripetizione degli interessi anatocistici
Con l’attesa sentenza n.78 pubblicata il 05 aprile 2012, la Corte Costituzionale ha sciolto il nodo relativo alla illegittimità costituzionale dell’art.2 comma 61 del decreto legge n.225 del 29.12.2010 coordinato con le modifiche apportate …
Fonte: Studiocataldi.it
Url: http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_11750.asp

Criteri e modalita’ per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attivita’ di sostegno

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DECRETO 30 settembre 2011
Criteri e modalita’ per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attivita’ di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249. segue

Legge Bersani – Famiglia anagrafica – nucleo familiare (definizione)

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L’articolo 134 del codice delle assicurazioni, così come modificato dalla cosiddetta “Legge Bersani“, consente al contraente di una assicurazione RCA di usufruire della stessa classe di merito per tutte le vetture di sua proprietà, inserendo la seconda e le successive auto nella classe della prima.
La legge vale anche per le auto di proprietà di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, per cui sarà possibile, ad esempio, per figlio neopatentato di assicurare la propria nuova auto nella classe 1 del padre o della madre, anziche nella canonica classe di merito 14, costosissima.
Questa facoltà deve essere espressamente richiesta all’atto della stipula del contratto di assicurazione, e ne verrà lasciata traccia sul certificato di attestazione di rischio. L’agevolazione è valida soltanto per i nuovi contratti, ovvero per auto appena acquistate, sia nuove che usate.
Per quanto riguarda la convenienza, resta da verificare se le compagnie assicurative faranno differenza tra una certa classe di merito “vera” ed una “ereditata”, eventualità questa assolutamente non vietata dalla legge e che potrebbe in parte annullare il risparmio per il contraente.
La compagnia di assicurazioni online Directline ad esempio ha introdotto da poco tempo nel suo preventivatore su web la distinzione tra classi di merito proprie ed “ereditate”, con una differenza sensibile di prezzo nei due casi.

Famiglia anagrafica: quella registrata in anagrafe e di cui viene rilasciato lo stato di famiglia dagli “uffici comunali” (= anagrafe). Definizione:
<<DPR n. 223/89, art.4
1. Agli effetti anagrafici per famiglia s’intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune.
2. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.>>

Nucleo familiare: cosa completamente diversa dalla famiglia anagrafica (anche se può a volte coincidere) e la cui definizione univoca non esiste su una legge specifica, ma esistono varie definizioni, a seconda dell’ “uso” che si vuol fare del nucleo familiare.
Esempio: DPR 242/2001:
<<Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, in materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate e di individuazione del nucleo familiare per casi particolari, a norma degli articoli 1, comma 3, e 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130
Articolo 1
Criteri per l’individuazione del nucleo familiare
1. Dopo l’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e’ inserito il seguente:
“Art. 1-bis.
Composizione del nucleo familiare
1. Ai fini del presente decreto, ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.
2. I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di piu’ persone, si considera, tra quelle di cui e’ a carico, componente il nucleo familiare:
a) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;
b) se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile, secondo l’ordine ivi previsto; in presenza di piu’ persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell’articolo 441 del codice civile.
3. I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico.
4. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che e’ considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi:
a) quando e’ stata pronunciata separazione giudiziale o e’ intervenuta l’omologazione della separazione consensuale ai sensi dell’articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando e’ stata ordinata la separazione ai sensi dell’articolo 126 del codice civile;
b) quando la diversa residenza e’ consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all’articolo 708 c.p.c.;
c) quando uno dei coniugi e’ stato escluso dalla potestà sui figli o e’ stato adottato, ai sensi dell’articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
d) quando si e’ verificato uno dei casi di cui all’articolo 3 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed e’ stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorita’ competente in materia di servizi sociali.
5. Il figlio minore di anni 18, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell’affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza e’ considerato nucleo familiare a se’ stante.
6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e’ considerato nucleo familiare a se’ stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui e’ a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest’ultimo e’ considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.
7. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, in relazione a particolari prestazioni, gli enti competenti alla disciplina delle prestazioni medesime possono assumere come unita’ di riferimento una composizione del nucleo familiare estratta nell’ambito dei soggetti indicati nel presente articolo.”.>>

Il dipendente pubblico ha diritto all’intera retribuzione nei trenta giorni di assenza per congedo parentale, anche se il figlio supera i tre anni

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Corte di Cassazione, sez. VI civile, Ordinanza n. 3606/12
Il dipendente pubblico ha diritto all’intera retribuzione per i trenta giorni di congedo parentale per il figlio minore anche se di età maggiore ai tre anni.
Cassazione-Civile-n.-3606-del-7-marzo-2012-misura-congedo-parentale-nel-pubblico-impiego.[1]

No ai rincari Rc Auto

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No ai rincari Rc Auto (By Cittadinanzattiva.it)

L’assicuratore che liquida un sinistro e aumenta il premio senza darne avviso al cliente deve restituire i soldi. Questo il principio stabilito dalla Corte di Cassazione in materia di RC Auto: una svolta giudiziaria, insomma, che dovrebbe porre fine alle speculazioni delle compagnie assicurative ed aprire la strada al diritto al rimborso per gli automobilisti. segue

Buche stradali quale tutela?

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Buche stradali quale tutela?
In caso di sinistro stradale causato da una buca cosa deve fare un cittadino per tutelarsi?

Chiamare subito i vigili in modo che venga redatto un verbale del sinistro occorso, in grado di provare quanto accaduto.

In caso di danni oltre che alle cose (al mezzo incidentato), anche alla persona, chiamare anche il 118 o comunque recarsi presso un presidio ospedaliero di pronto soccorso entro le 48 ore successive al sinistro, se impossibilitati a recarsi prima.

Fotografare la buca e i danni riportati dal mezzo di cui si era alla guida.

Raccogliere testimonianze sul luogo dell’incidente in modo da avere una prova in più (oltre al verbale dei vigili) del nesso di causalità tra il sinistro occorso e la buca: in questi casi l’Ente proprietario della strada (comune, provincia, regione, etc.) è responsabile dei danni soltanto se la situazione di pericolo che ha causato il danno non era, al momento del fatto, nè visibile, né prevedibile.

L’Ente è, infatti, tenuto ad osservare il principio del “neminem laedere”, che impone di mantenere le strade in condizioni tali da non costituire per l’utente un’insidia o un trabocchetto (deve essere effettuata una giusta manutenzione delle strade da parte dell’Ente proprietario della medesima).

Una volta effettuate queste procedure è bene inviare una denuncia all’Ente di competenza (Comune, Provincia, etc), per il tratto stradale dove è awenuto il sinistro, in modo da evidenziare il fatto con annessa richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti.
Se la risposta alla denuncia è negativa, si può procedere con una messa in mora dell’Ente.

Solo in seguito si può tentare la procedura di mediazione per risolvere in via bonaria la controversia, e in extremis adire le vie legali per vedere riconosciuto il danno subito!

I tempi per richiedere il risarcimento del danno sono di 2 anni dall’evento dannoso, ma ogni lettera di denuncia, richiesta di risarcimento o messa in mora, interrompe i termini di prescrizione.

La Corte di Cassazione (Sentenza n. 27337/2008) ha stabilito che il risarcimento del danno per lesioni provocate da incidenti stradali è di 5 anni (invece che 2) anche se contro il responsabile del sinistro non sia stata proposta querela o non sia comunque iniziato un procedimento penale.

La succitata sentenza si basa su una nuova interpretazione dell’articolo 2947 del Codice Civile. Dunque sarebbero 2 anni, ma si estendono a 5 anche in caso di mancata querela.

Per avere maggiori informazioni e/o chiarimenti, o per avere una consulenza in merito puoi contattare il PiT di Cittadinanzattiva ai seguenti riferimenti:
Cittadinanzattiva
Sede Nazionale Via Flaminia,53-00196 Roma
Telefono 0636718555 lunedi, mercoledì e venerdi ore 9,30-13,30 Fax 0636718333
Email pit.serviziPcittadinanzattiva.it

I precari che lavorano nei call center devono essere assunti

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Cassazione: i precari dei call center vanno assunti
I precari che lavorano nei call center devono essere assunti. E’ quanto afferma la Corte di Cassazione che ha respinto il ricorso di una società che non voleva riconoscere la natura subordinata del rapporto di lavoro instaurato con una dip …
Fonte: Studiocataldi.it
Url: http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_11681.asp

Clausole abusive nei contratti tra consumatori e professionisti: sì alla nullità dell’intero contratto quando ciò garantisca una migliore tutela del consumatore

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Estratto: ” La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata sollevata nell’ambito di una controversia relativa ad un contratto di finanziamento erogato da un istituto bancario di credito al consumo il quale riportava tassi di interesse esorbitanti, oltre a prevedere, più in generale, diverse clausole sfavorevoli, per cui i ricorrenti nel procedimento principale chiedevano al giudice di accertare l’integrale nullità del contratto medesimo ” Leggi tutto

Cassazione: va considerato a tempo indeterminato il contratto di formazione e lavoro privo dell’addestramento pratico del lavoratore

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(NDR (nota del redattore) leggendo questa sentenza, pensavo ai cd “stage”. Ai lettori la libertà di interpretazione).

Cassazione: va considerato a tempo indeterminato il contratto di formazione e lavoro privo dell’addestramento pratico del lavoratore
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 3625 del 2012, ha affermato che, nell’ambito del rapporto di formazione e lavoro, qualora manchi qualsiasi tipo di addestramento finalizzato all’acquisto della professionalità da parte del lavoratore …
Fonte: Studiocataldi.it
Url: http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_11633.asp

Pubblichiamo gratis i moduli per il rimborso della tariffa rifiuti (TIA).

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http://sportelloconsumatori.org 

Pubblichiamo gratis i moduli per il rimborso della tariffa rifiuti (TIA). Attenzione a chi fa pagare i moduli.

Rendiamo disponibili i moduli gratis per chiedere il rimborso dell’iva sulla tariffa rifiuti (tia) diffusi dalla sede nazionale di MDC. segue

Roma Capitale, introdotto il Quoziente Familiare nel Bilancio 2012. Le principali novità

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http://www.comune.roma.it 

Roma, 15 marzo – Il sindaco Gianni Alemanno, insieme all’assessore alla Famiglia, all’Educazione e ai Giovani, Gianluigi De Palo, ha presentato in Campidoglio le novità previste dall’introduzione del Quoziente Familiare nel Bilancio 2012. Esse consistono principalmente in un nuovo sistema di agevolazioni tariffarie per la Tariffa Igiene Ambientale (TIA ex TARI, la Tariffa Rifiuti) che sarà legata al calcolo dell’ISEE, calibrato quest’anno secondo il “Quoziente Roma” che tiene conto della capacità contributiva delle famiglie.

Sulla base di tale criterio, così come indicato a livello nazionale dal governo Monti, è stato elaborato il Quoziente Roma destinato alle famiglie che calcolerà:

• La numerosità del nucleo familiare e dell’età dei figli; tale incidenza è direttamente proporzionale al numero di figli minori di 25 anni presenti nel nucleo familiare.

• La condizione temporanea di difficoltà economica; presenza in famiglia di soggetti disoccupati e/o inoccupati.

• Gli oneri sostenuti per la cura familiare e le spese essenziali; in particolare la presenza nel nucleo familiare di soggetti con handicap permanente riconosciuto o una invalidità superiore al 66% e/o di entrambi i genitori lavoratori che determinano un aumento dei costi di gestione familiare.

Riguardo quindi alla TIA, importante tariffa comunale comunemente ritenuta iniqua perché le famiglie numerose pagavano di più rispetto alle altre, Roma Capitale introduce ora sostanziali miglioramenti rispetto al modello nazionale: infatti il ‘Quoziente Roma’, superando il meccanismo dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), aumenta proporzionalmente il valore di ogni nuovo figlio minore di 25 anni (e non di 18 anni come nel modello nazionale) che fa parte del nucleo familiare.

Questa novità, aggiunta anche ad un criterio di valutazione migliorativa per situazioni di disagio transitorio, quali lo status di disoccupato e inoccupato, significa per 90.000 famiglie romane il raggiungimento dell’importante traguardo dell’esonero totale dal pagamento della TIA.

Infatti, se l’ Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato sulla base della scala di equivalenza prevista dal Quoziente Roma, risulta essere inferiore a 6.500 euro, il costo totale della tariffa è a carico di Roma Capitale, che investe per questo, a tutela delle famiglie, 27 milioni di euro.

Anche su altri fronti la Capitale è andata oltre; ad esempio rispetto alla città di Parma, da anni modello su questo fronte, nel caso di famiglie numerose (cioè con 4 o più figli) l’Amministrazione capitolina supera i parametri individuati dalla città emiliana per la valorizzazione della presenza di figli: per gli asili nido Roma Capitale ha una tariffa media mensile di 146 euro, che risulta essere la più bassa tra le grandi metropoli italiane che erogano questo tipo di servizio; inoltre le famiglie romane composte da tre o più figli minorenni sono esenti dal pagamento della quota del nido a prescindere dal reddito.

Riguardo le tariffe per il servizio di ristorazione scolastica è prevista poi una serie di ‘scalini’ in base all’ISEE e la qualità del servizio viene fornita a fronte di una delle cifre medie più basse d’Italia.

È infine prevista una tariffazione agevolata per i nuclei con ISEE inferiore ai 25mila euro, che prevede il 50% di sconto a partire dal terzo figlio, il 75% per il quarto, l’80% per il quinto e l’esenzione completa dal sesto figlio in poi.

L’assessore Gianluigi De Palo, a margine della conferenza stampa di presentazione del Quoziente familiare, ha così dichiarato, a conclusione del suo intervento: “È una svolta non solo fiscale, ma culturale, che rimette al centro la famiglia e pone Roma Capitale come riferimento a livello nazionale”.

15 MAR 2012 – PI

Patente, sui punti ricorso rapido

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di Giovanni Negri

Info sulle nuove pensioni

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Anzianità, età, assegni: con quattro circolari l’Inps spiega le nuove pensioni. Leggi tutti i documenti

Una scialuppa per le donne

COMUNICATO STAMPA 10.03.2012. FISCO, CONTRIBUENTI.IT: TARIFFA RIFIUTI SENZA IVA. AL VIA I RIMBORSI

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ROMA – Buone notizie per i contribuenti italiani. La Cassazione, con sentenza 3756 depositata l’8 marzo 2012 ha chiuso per sempre la questione relativa all’applicazione dell’IVA sulla Tariffa rifiuti sentenziando che la TIA1, così come la TIA2 o la TARSU, è un tributo e non una entrata patrimoniale, come sostenuto erroneamente dall’Agenzia delle Entrate e, come tale, non assoggettabile all’IVA.
Tutti i contribuenti, a partire dalle ore 10 di lunedì 12 marzo fino alle le ore 10 del 30 marzo potranno richiedere il modulo IRT per il rimborso dell’IVA pagata sulla Tariffa rifiuti inoltrando la domanda allo Sportello del Contribuente via email a info@contribuenti.it. Le richieste pervenute saranno valutare in ordine cronologico. L’istanza di rimborso (IRT) del 10% dell”IVA pagata sulla Tariffa rifiuti, mira a tutelare ed assistere i contribuenti che hanno pagato più del dovuto.
Nel caso in cui i contribuenti italiani dovessero incontrare difficoltà nella compilazione del modulo, po tranno avvalersi dell’ assistenza del Team IRT presente presso le Direzioni Regionali di Contribuenti.it – Associazione Contribuenti Italiani entro e non oltre il 30 marzo 2012.
Contribuenti.it – Associazione Contribuenti Italiani stima che tra famiglie e imprese la P.A. dovrà rimborsare oltre 300 milioni l’anno.
Per le famiglie il rimborso è medio è di circa 520 euro, mentre per le imprese ammonta a circa 4.250 euro.
Per il presidente di Contribuenti.it Associazione Contribuenti Italiani, Vittorio Carlomagno, il rimborso come sancito dalla Corte Cassazione dovrà erogato, entro 60 giorni dal ricevimento della istanza di rimborso, in un’unica soluzione.
Ulteriori informazioni saranno disponibili sul sito www.contribuenti.it o su Contribuenti.it Magazine.
Contribuenti.it – Associazione Contribuenti Italiani
L’ufficio stampa Infopress 3314630647 – 0642828753

Low-cost, l’arte di arrangiarsi Come vivere gratis grazie al web

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Guida alle migliori risorse di internet per risparmiare. Tutti gli indirizzi più utili per scovare le offerte e i discount migliori, procurarsi tablet e videogiochi a costo zero e girare il mondo senza pagare l’hotel. Cavarsela con poco o del tutto gratis. Riempire il carrello della spesa, vestirsi e fare benzina senza svuotare il portafogli. In tempi di crisi l’arte di arrangiarsi diventa una filosofia di vita. Se il budget è sempre più ridotto, le idee per valorizzarlo si moltiplicano in rete. Internet offre una valanga di spunti e servizi utili anche per chi non sa proprio da dove cominciare: dai blog che raccolgono le migliori offerte nei supermercati del circondario fino alle community di baratto e agli aggregatori con gli indirizzi dei negozi che vendono prodotti a km zero. Ecco i migliori portali scaccia-crisi.  approfondisci

Equitalia e il mistero della sentenza smarrita

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Equitalia e il mistero della sentenza smarrita

La pronuncia della Corte di Cassazione risale all’anno 2007 (sent. 3701/07) e solo grazie ad un avvocato di Bari ed alla sua opera di ricerca certosina è stata ritrovata negli archivi della Corte. E’ una sentenza importantissima perché potrebbe annullare tantissime cartelle Equitalia. Infatti, la Corte ha stabilito che se gli interessi applicati da Equitalia sulle contravvenzioni sono del 10% le cartelle esattoriali sono nulle. Approfondisci (FONTE RedazioneWEB di CIttadinanzattiva.it)

11/17 marzo 2012: check-up gratuiti contro il glaucoma

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Il glaucoma è una malattia che colpisce il nervo ottico, fascio di fibre nervose che trasmette gli impulsi elettrici derivati da stimoli visivi al cervello ed è causato da un continuo aumento della pressione intraoculare.
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11/17 marzo: check-up gratuiti contro il glaucoma
In occasione della settimana mondiale contro il glaucoma, in 60 città italiane controlli gratuiti, incontri formativi e distribuzione di materiale informativo. Leggi la notizia e informati sulle attività nella tua città.(Fonte Redazioneweb di Cittadinanzattiva.it)
 
http://www.quotidianosanita.it/cronache/articolo.php?articolo_id=7763
http://www.iapb.it/news2.php?id=2133

Scuola e accesso agli atti: il punto su due questioni

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Nel luglio del 2011 la Direzione Generale per il personale scolastico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in occasione dell’atteso aggiornamento delle graduatorie per il personale docente ed educativo per gli aa. ss. 2011/2014, ha indirizzato ai Direttori degli Uffici scolastici Regionali una nota con la quale invitava gli stessi “ad allertare i responsabili degli Uffici Territoriali affinché predispongano i fascicoli dei docenti trasferiti da altre province, al fine di consentire la visione in caso di richieste di contro interessati” nonché “di sensibilizzare i suddetti Uffici affinchè le istanze presentate ai sensi della Legge 241/90 siano soddisfatte nei termini di legge”. segue

Lavori usuranti: Messaggio chiarificatore dell’Inps dopo il Decreto “Salva Italia”

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05/03/2012

Con Messaggio Inps n. 3844 del 2 marzo 2012 l’Inps ha dettato disposizioni chiarificatrici in merito alla certificazione del diritto a pensione, con requisiti agevolati per lavori usuranti, relativa a lavoratori che perfezionano tali requisiti in più gestioni previdenziali.
 approndisci

Assegni familiari: pubblicate le tabelle per il 2012

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05/03/2012

In allegato alla circolare n. 25 del 22 febbraio 2012, l’Inps ha pubblicato le tabelle relative agli assegni familiari, e alle quote di maggiorazione di pensione, in vigore per l’anno 2012.

link al sito

Nuova circolare dell’Inps sulla prescrizione contributiva

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Nuova circolare dell’Inps sulla prescrizione contributiva
05/03/2012

Link al sito

Ecco quali documenti deve esibire Equitalia per corretta notifica cartelle esattoriali

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Ecco quali documenti deve esibire Equitalia per corretta notifica cartelle esattoriali

lunedì 27 febbraio 2012

Nocensura.com

Corecom Lazio

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Tentativi di conciliazione

Obbligo della conciliazione

Gli utenti (persone fisiche o giuridiche) che lamentano la violazione di un proprio diritto o interesse, prima di avviare una causa in sede civile devono promuovere un tentativo di conciliazione.
Il Corecom è uno degli organismi – pubblici o privati – presso i quali i tentativi obbligatori di conciliazione possono essere promossi

Doppio cognome per tutti più facile

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Il Governo che, nella riunione del 24 febbraio 2012, ha varato un decreto presidenziale (di modifica del D.P.R. 396/2000 sull’ordinamento dello stato civile) concernente, in particolare, la disciplina del cambio di cognome. Leggi tutto

Il riscatto laurea non è imposto.Perciò ora si deduce tutto, prima no

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pubblicato Venerdì 24 Febbraio 2012 da http://www.fiscooggi.it
La relativa disciplina è affidata alla discrezionalità del legislatore che nel tempo l’ha modificata in ragione del carattere volontario della contribuzione in argomento.
SINTESI: I contributi volontari per il riscatto della laurea sono integralmente deducibili dal reddito complessivo IRPEF ai sensi dell’articolo 10, lettera e), del TUIR, modificato dall’articolo 13 del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, a partire dal 1° gennaio 2001. In proposito, la ratio della norma era di parificare ai fini fiscali il riscatto della laurea con i contributi previdenziali obbligatori, visto che di frequente il riscatto è funzionale al raggiungimento dell’anzianità pensionistica. Per le annualità precedenti al 2001, la deducibilità fiscale del riscatto della laurea era possibile solo in forma di detrazione fiscale parziale, entro il limite massimo previsto dall’articolo 13-bis, lettera f), del TUIR, in vigore pro-tempore.
 
Sentenza n. 1569 del  3  febbraio  2012  (udienza 15  dicembre  2011)
Cassazione civile, sezione V – Pres. D’Alonzo Michele – Est. Terrusi Francesco
Irpef – Oneri deducibili – Riscatto della laurea – Assimilazione ad oneri previdenziali

Nasce l’ufficio di Scollocamento

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(Autore e redattore Redazioneweb di cittadinanzattiva.it )

Nasce l’Ufficio di Scollocamento, uno sportello per aiutare le persone a scollocarsi da lavoro eccessivo, stile di vita sbagliato, stress, ansia, consumismo, assenza di senso, e costruire una nuova vita. Un cammino di emancipazione e cambiamento rispetto alla cultura imperante, che non produce autentico benessere ma schiavitù e omologazione. Approfondisci. Ecco cosa ne hanno scritto alcuni giornali: www.lastampa.it e www.ilfattoquotidiano.it

Bolletta salata?Allora la riduco

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(Autore e redattore dell’articolo Redazioneweb di cittadinanzattiva.it)

A distanza di mesi dal referendum sull’acqua bene comune, non è cambiato nulla per i consumatori. Il referendum aveva stabilito che sull’acqua non si devono fare profitti, ma i gestori di tutto il Paese continuano a mettere in fattura, la voce «remunerazione del capitale investito». Le bollette sono ancora molto salate e le associazioni, sostenitrici della causa dell’acqua come bene pubblico, hanno attivato degli sportelli per aiutare i consumatori ad avviare autoriduzioni delle fatture e ricorsi nei confronti di Acea. Vedi la campagna di “obbedienza civile” lanciata dai movimenti per l’acqua pubblica e approfondisci

Mutui prima casa

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CIRCOLARE 13 febbraio 2009, n.11434 – MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – Serie Generale n. 48 del 27-02-2009

                                     Agli     Istituti    autorizzati
                                  all'esercizio        dell'attivita'
                                  bancaria
                                     Agli  intermediari finanziari ex
                                  articoli  106  e  107  testo  unico
                                  bancario

   Premessa:
  Si fa seguito alla circolare del 28 dicembre 2008, prot. n. 117852,
nella  quale sono stati forniti i primi chiarimenti interpretativi in
merito  all'art.  2,  commi  da  1 a 3, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185 (di seguito decreto-legge) ora convertito dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2.
  Al  riguardo,  si  ritiene  opportuno definire ulteriori istruzioni
operative  per  la concreta applicazione delle predette disposizioni,
anche  a  seguito  delle  modifiche  apportate al decreto-legge dalla
legge di conversione n. 2/2009.
  Istruzioni applicative:
   a)  Per  i  mutuatari titolari di un conto corrente, il contributo
previsto  dal  decreto-legge  deve  essere accreditato con valuta del
giorno di scadenza della rata a cui e' relativo.
  Le   disposizioni   di  cui  all'art.  2,  commi  1,  2  e  3,  del
decreto-legge  si applicano ai mutuatari che hanno stipulato entro il
31  ottobre  2008  un  mutuo  che  non sia a tasso fisso per l'intera
durata dell'ammortamento.
  Dette  disposizioni  si  applicano  anche  ai  mutui che sono stati
oggetto   di  operazioni  di  cartolarizzazione  o  di  emissioni  di
obbligazioni  bancarie garantite ai sensi della legge 30 aprile 1999,
n. 130.
   b)  I  mutui  a  tasso  variabile,  rata  fissa e durata variabile
rientrano  nell'ambito di applicazione del decreto-legge. In tal caso
l'effetto  del  contributo  dello  Stato  si evidenziera' sulla minor
durata  del  mutuo  piuttosto  che sull'ammontare della rata che, per
contratto, rimane fissa al variare del parametro di indicizzazione.
  La  riduzione  del  tasso  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1,  del
decreto-legge  n. 185/2008 rispetto a quella vigente contrattualmente
-  mantenendo  appunto  fermo l'importo della rata - aumenta la quota
capitale  da ammortizzare (accelerando l'ammortamento stesso e quindi
la  riduzione  del  debito  residuo), riduce la quota interessi sulla
rata,  determinando  una  minor  durata  del  mutuo.  In tal caso, il
contributo  dello stato e' pari alla differenza - rata per rata - tra
la  quota di interessi a tasso contrattualmente vigente e la quota di
interessi  risultante  dall'applicazione del tasso ai sensi dell'art.
2, comma 1, del decreto-legge.
   c)  Il contributo dello Stato, per la riduzione dell'importo delle
rate del mutuo ai sensi delle disposizioni in esame, si applica anche
ai mutuatari in ritardo nei pagamenti, a meno che non sia intervenuta
(prima o nel corso del 2009) la decadenza dal beneficio del termine o
la  risoluzione del contratto di mutuo stesso, anche tramite notifica
dell'atto  di  precetto.  Ovviamente  quanto  indicato si applica con
riferimento alle sole rate scadenti nel corso del 2009.
  Pertanto le banche devono richiedere al cliente l'adempimento delle
rate  (e  i  relativi  interessi  di  mora)  calcolate  al  netto del
contributo  in  conto interesse ai sensi dell'art. 2, commi da 1 a 3,
del decreto-legge.
   d)  Ai  fini  del  calcolo della riduzione delle rate ai sensi del
citato  art.  2,  comma  1,  per  tasso  contrattuale  alla  data  di
sottoscrizione del contratto (tasso annuo nominale - TAN) si intende:
    per   i   mutui   che   presentano   un   periodo   iniziale   di
preammortamento, il tasso applicabile alla prima rata di ammortamento
del mutuo, rilevato alla data di sottoscrizione del contratto;
    per  i  mutui che prevedono un tasso agevolato iniziale, il tasso
applicabile  alla  prima  rata  successiva  al termine del periodo di
agevolazione, rilevato alla data di sottoscrizione del contratto;
    per i mutui che sono stati oggetto di rinegoziazione pattuita tra
banca e cliente ovvero accollati anche a seguito di frazionamento, il
tasso applicabile alla prima rata di ammortamento, rilevato alla data
di sottoscrizione dell'atto di rinegoziazione o di accollo;
    per  i  mutui  che  sono  stati  oggetto di portabilita' ai sensi
dell'art. 8 del decreto-legge 7/2007, il tasso contrattuale alla data
di sottoscrizione del nuovo contratto di mutuo.
   e)  Per  i mutui che sono stati oggetto di rinegoziazione ai sensi
dell'art.  3 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  24  luglio  2008,  n. 126, l'importo da
addebitare  sul  conto di finanziamento accessorio nel corso del 2009
e'  dato  dalla  differenza  - se positiva - tra l'importo della rata
calcolata  ai  sensi  dell'art.  2,  del  comma  1, del decreto-legge
185/2008   (come   se   la  rinegoziazione  di  cui  all'art.  3  del
decreto-legge  93/2008  non fosse stata effettuata) e l'importo della
rata calcolata ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 93/2008. In tal
caso  l'importo della rata che il cliente e' tenuto a rimborsare alla
banca e' calcolato ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 93/2008.
  Qualora  tale  differenza sia negativa, generando pertanto un saldo
positivo in favore del cliente, questa e' posta a riduzione del conto
di   finanziamento   accessorio  qualora  questo  presenti  un  saldo
superiore  a zero e fino all'azzeramento dello stesso. In tal caso il
cliente  e'  tenuto  a  rimborsare  alla  banca  l'importo della rata
calcolata  ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 93/2008. Qualora il
conto  di  finanziamento  accessorio  presenti  un saldo pari a zero,
l'importo  della rata e' ridotto ai sensi dell'art. 2, commi 1-3, del
decreto-legge.
   Roma, 13 febbraio 2009
                             Il direttore generale del Tesoro: Grilli

 

Istruzioni  applicative  dell’art.  2 del decreto-legge 29 novembre
2008,  n.  185  convertito  con  modificazioni dalla legge 28 gennaio
2009,  n.  2  -  Mutui  prima casa (Seguito circolare del 28 dicembre
2008).

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