Le novità sul riscatto della laurea

(Fonte: www.guidalavoro.eu )

La legge 24 dicembre 2007, n° 247 introduce nuove disposizioni in materia di riscatto della laurea, rendendola di fatto più conveniente sia sotto il profilo previdenziale che del relativo onere.
Nel concreto la nuova normativa prevede, per tutti coloro che presentano domanda di riscatto, la possibilità di pagare l’onere del riscatto stesso in un’unica soluzione ovvero in 120 rate (10 anni) e senza interessi.

Per i giovani che non lavorano e per coloro che stanno nel sistema contributivo, va sottolineato che il periodo relativo al riscatto, sarà considerato utile non solo ai fini dell’importo della pensione ma anche ai fini del raggiungimento dei requisiti di contribuzione (35 o 40 anni). Questo significa che con il riscatto si ottiene una rendita più elevata ed un anticipo sul tempo della pensione.

L’altra novità importante riguarda il fatto che il riscatto degli anni di laurea può essere richiesto anche da chi non ha ancora un lavoro e, quindi, una forma di previdenza propria. In questo caso, per ogni anno di studio si dovrà pagare l’importo derivante dall’applicazione dell’aliquota di rendimento (33%) al minimale imponibile per artigiani e commercianti (13.598 Euro nel 2007). Per i lavoratori dipendenti invece farà fede la retribuzione lorda dell’ultima anno di attività. L’aliquota si abbassa al 24% per gli iscritti alla gestione separata dell’Inps (lavoratori a progetto).

Va ricordato, infine, che l’onere relativo al riscatto è fiscalmente deducibile dall’interessato o dalle persone di cui è fiscalmente a carico, nella misura del 19% dell’importo stesso.

Il riscatto viene effettuato versando i contributi relativi alla durata del corso legale degli studi relativo alla laurea o ai seguenti titoli ad essa equiparati:

  • laurea conseguita all’estero (se riconosciuta o valida in Italia);
  • lauree in teologia o in altre discipline ecclesiastiche conseguite presso facoltà riconosciute dalla Santa Sede;
  • diploma di tecnico di audiometria, fono-logopedia e audioprotesi rilasciato da una scuola universitaria;
  • diplomi universitari (corsi di durata non inferiore a due anni e non superiore a tre);
  • diplomi di specializzazione di durata non inferiore ai due anni;
  • dottorati di ricerca successivi alla laurea ed aventi durata minima di due anni;
  • conseguimento di due lauree: prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 184/1997 era consentito riscattare un solo corso di laurea; attualmente è possibile riscattare anche 8 e più anni di studi universitari se il periodo non è coperto da contribuzione e se la domanda è stata presentata dopo l’ 11.07.1997;
  • laurea conseguita con variazione del corso di laurea durante ciclo di studi.

La domanda di riscatto può essere presentata in qualsiasi momento, compilando il modulo “R.L./1relativo alla domanda di riscatto del periodo del corso legale di Laurea o il modulo “R.L.P.” relativo alla domanda di riscatto dei corsi di studi universitari nella Gestione Separata, allegando la seguente documentazione:

  • Certificato rilasciato dall’Università che attesti il conseguimento dei titoli sopra indicati
  • Mod. 01M/sost. rilasciato dal datore di lavoro che attesta la retribuzione percepita al momento della domanda, sull’ammontare della quale verrà calcolato l’importo dei contributi da versare per il riscatto.

L’Inps invia al domicilio del richiedente i bollettini da pagare. Il pagamento può essere fatto entro 60 giorni dalla comunicazione, oppure può essere rateizzato fino a 120 rate mensili (10 anni).

Nel caso in cui la domanda di riscatto di laurea venga respinta, il richiedente può presentare ricorso all’Inps, in carta libera, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto, indirizzandolo al:

  • Comitato del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (se si tratta di lavoratore dipendente);
  • Comitato amministratore dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e dei commercianti (se si tratta di artigiano e commerciante);
  • Comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri (se si tratta di coltivatore diretto, colono o mezzadro);
  • Comitato amministratore della Gestione separata (se si tratta di un lavoratore parasubordinato o libero professionista).

Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili dall’interessato per l’accoglimento

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